LEGGE 2 agosto 1967, n. 799

Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche.
  Vigente al: 2-1-2016

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1. L'articolo 8 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 30 maggio 1949, n. 694, e' sostituito dal seguente: "Art. 8. - Le licenze di caccia e di uccellagione autorizzano l'esercizio venatorio in tutto il territorio nazionale. La licenza di caccia ha la durata di anni 6 dal giorno del rilascio ed e' concessa e revocata dal prefetto o dal questore, secondo le rispettive competenze, a norma delle leggi di pubblica sicurezza. L'esercizio dell'uccellagione e' consentito fino al 31 marzo 1969. Il rilascio di nuove licenze di uccellagione e' sospeso dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le licenze gia' concesse sono prorogate di diritto sino al 31 marzo 1969 e sono soggette transitoriamente alle norme che disciplinano le licenze di caccia. La validita' della licenza e' subordinata al pagamento annuale della relativa tassa che si effettua mediante l'applicazione di speciali marche di concessione governativa per l'importo di cui agli articoli 90 e 91, annullate dagli uffici postali. Qualora l'autorita' competente non dovesse accogliere la domanda di concessione o di rinnovazione della licenza, al richiedente saranno rimborsate le somme versate. Per il rilascio della prima concessione di licenza di caccia; nonche' per la restituzione della licenza medesima nei casi di ritiro o sospensione a seguito di infrazione, l'interessato deve produrre anche il certificato medico di idoneita' e il certificato di abilitazione all'esercizio venatorio da rilasciarsi dai Comitati provinciali della caccia, secondo le disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Le licenze per l'esercizio della caccia e della uccellagione autorizzano il titolare, durante l'esercizio venatorio, a portare qualsiasi utensile da punta o da taglio atto a provvedere ad ogni esigenza venatoria ed a portare, altresi', piu' fucili, quando cio' sia richiesto dalle consuetudini di talune forme di caccia. La Prefettura e la Questura devono comunicare ogni mese al comitato provinciale della caccia la concessione, la sospensione o la revoca delle licenze sopra indicate. Per l'uso della licenza di caccia si deve dimostrare in ogni momento di avere l'assicurazione per un capitale unico di responsabilita' civile verso terzi pari ad un minimo di lire 5 milioni. I contravventori sono puniti con la revoca della licenza da tre a cinque anni, oltre alle pene previste dall'articolo 7 a carico di chi caccia senza licenza. Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per l'interno e per l'agricoltura e foreste, saranno determinati i modelli delle licenze di caccia e le loro caratteristiche".

Art. 2. L'articolo 12 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 12. - La caccia alla selvaggina e' consentita dall'ultima domenica di agosto al 10 gennaio salvo le seguenti eccezioni: a) nella zona faunistica delle Alpi la caccia si chiude il 15 dicembre; b) la caccia alla coturnice e' consentita dalla seconda domenica di ottobre; c) la caccia al cinghiale e ai maschi del cervo e del daino e' consentita dal 1 novembre al 31 gennaio dell'anno successivo; d) la caccia al capriolo maschio si chiude il 1 novembre; e) la caccia e' consentita fino al 28 febbraio al fringuello, germano e folaga e fino al 31 marzo al colombaccio, colombella, storno, tordo bottaccio, tordo sassello, cesena, alaudidi, passeri, falchi, corvi, cornacchie, gazza, ghiandaia, palmipedi e trampolieri. L'uccellagione e' consentita dall'ultima domenica di agosto al 1 gennaio. Successivamente al 1 gennaio e sino al 31 marzo l'uccellagione e' consentita, esclusivamente con reti a maglia larga non inferiore a millimetri 30 di lato, al colombaccio, colombella, storno, trampolieri, esclusa la beccaccia. I Comitati provinciali della caccia, su parere favorevole del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, possono vietare o limitare in terreno libero l'esercizio venatorio alla selvaggina stanziale protetta, posteriormente all'ultima domenica di novembre e per la zona delle Alpi posteriormente all'ultima domenica di ottobre. I Comitati provinciali della caccia possono limitare l'esercizio della caccia anche alla selvaggina non compresa fra le specie protette e a quella migratoria, consentendo solo la caccia da appostamento, anche temporaneo, con proibizione della caccia vagante e dell'uso del cane, nel periodo successivo al 10 gennaio. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 40.000. La pena e' raddoppiata quando la infrazione sia commessa a danno di selvaggina stanziale protetta. I presidenti dei Comitati provinciali della caccia, previa deliberazione del Comitato, pubblicano entro il 1 luglio di ogni anno il calendario venatorio della Provincia, relativo all'intera annata venatoria".

Art. 3. Dopo l'articolo 12 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e' aggiunto il seguente articolo 12-bis: "Art. 12-bis. - Ai fini della tutela della agricoltura e della selvaggina stanziale protetta, il territorio della Provincia puo' essere sottoposto, tutto o in parte, a regime di caccia controllata, con deliberazione del Comitato provinciale della caccia, resa esecutiva dal suo presidente. Per caccia controllata si intende l'esercizio venatorio soggetto a limitazioni di tempo, di luogo, di specie e di numero di capi di selvaggina stanziale protetta da abbattere. Tutti i titolari di licenza di caccia e di uccellagione possono esercitare la caccia e l'uccellagione nelle localita' sottoposte al regime di caccia controllata, osservando le condizioni stabilite dal regolamento deliberato dal Comitato provinciale della caccia sulla scorta di un regolamento-tipo nazionale che sara' predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo parere delle associazioni venatorie di cui all'articolo 86 del testo unico. Il regolamento e' reso esecutivo dal presidente del Comitato provinciale della caccia. Le limitazioni di tempo di cui al presente articolo si estendono alle riserve di caccia di nuova costituzione o per le quali intervenga decreto di rinnovo, qualora il territorio della Provincia nel quale sono ubicate sia stato assoggettato al regime predetto. I Comitati provinciali della caccia, per la gestione della caccia controllata, possono avvalersi del concorso degli organi locali delle associazioni venatorie di cui sopra, particolarmente idonee a fornire tale collaborazione. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire 40.000 a lire 100.000".

Art. 4. Al terzo comma dell'articolo 14 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le seguenti lettere: n) le reti sussidiarie o "passate" nei roccoli, nelle brescianelle e nelle uccellande analoghe, escluse le passate tordare; o) le pasture alle tortore preparate con mazzetti di sambuco o con qualsiasi altra specie di mangime; p) i richiami acustici a funzionamento elettromeccanico o di altro tipo muniti o non di amplificatore del suono; q) le panie ed i panioni sia fissi che vaganti; r) le armi munite di silenziatore.

Art. 5. Il penultimo e l'ultimo comma dell'articolo 16 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, sono sostituiti dai seguenti: "Gli appostamenti fissi di caccia in terreno libero, che abbiano ottenuto il consenso del proprietario o del possessore del terreno, sono soggetti ad autorizzazione annuale del Comitato provinciale della caccia ed al pagamento della tassa stabilita dall'articolo 90, lettera i) e della soprattassa di cui all'articolo 91, lettera g). Gli appostamenti fissi di uccellagione in terreno libero. debbono essere denunziati, annualmente, al Comitato provinciale della caccia che, dopo aver accertato che essi sono autorizzati dal proprietario o dal possessore del terreno, concede l'autorizzazione, previo pagamento della tassa di cui all'articolo 90, lettera i) e della soprattassa prevista dall'articolo 91, lettera g). Sono vietati gli impianti di appostamenti fissi sui valichi montani e collinari ed entro un raggio di 1.000 metri attorno ad essi. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire 40.000 a lire 100.000 e con il ritiro della licenza da uno a tre anni.

Art. 6. Il secondo comma dell'articolo 19 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dal regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, e' sostituito dal seguente: "Gli impianti di appostamenti di caccia o di uccellagione che esigano, per il proprio funzionamento, una zona di protezione diversa, sono disciplinati con decreto ministeriale, sentito il competente Comitato provinciale della caccia". L'ultimo comma dello stesso articolo e' sostituito dal seguente: "Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire 6.000 a lire 60.000".

Art. 7. L'articolo 23 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e' sostituito dal seguente: "Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentiti i Comitati provinciali della caccia o su proposta degli stessi e sentito il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, puo' limitare o vietare l'esercizio venatorio in zone determinate, soltanto nei casi ove ricorra la necessita' di proteggere la selvaggina per insufficiente consistenza faunistica, sopravvenuta per particolari condizioni stagionali e climatiche o per malattie ed altre calamita'. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentiti i Comitati provinciali interessati, puo' vietare la caccia nelle localita' di notevole interesse panoramico, paesistico o turistico, a tutela della integrita' e della quiete della zona".

Art. 8. L'articolo 29 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016 e' sostituito dal seguente: "Art. 29. - La caccia e l'uccellagione sono vietate a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica od altra effettiva chiusura, d'altezza non minore di metri 1,80 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia profondita' di almeno metri 1,50 e larghezza di almeno metri 3. In detti fondi, su richiesta dei proprietari interessati, sono effettuate, da parte del Comitato provinciale della caccia competente per territorio, catture di selvaggina per la protezione delle colture. La selvaggina stanziale, cosi' catturata, deve essere destinata al ripopolamento di altre localita'. Detti fondi, qualora abbiano i requisiti previsti dalla presente legge, possono essere costituiti in riserve private con le modalita' stabilite dalla legge stessa. Nei fondi indicati e' sempre ammesso l'allevamento di selvaggina a scopo ornamentale. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 100.000".

Art. 9 L'ultimo comma dell'articolo 30 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e' sostituito dai seguenti: "Nel caso che detti terreni, durante il periodo in cui sono in attualita' di coltivazione, siano stati delimitati con tabelle recanti l'indicazione "articolo 30 de testo unico sulla caccia, divieto di caccia" e collocate nei modi indicati dall'articolo 45 del presente testo unico, l'inosservanza del divieto e' punita con la multa da lire 8.000 a lire 40.000. Si applicano, inoltre, a carico del trasgressore le sanzioni previste dall'articolo 79 del presente testo unico. La disposizione non viene applicata nel caso in cui il cacciatore non sia entrato nel fondo delimitato ed abbia risarcito il danno alle colture prodotto dal cane. Oltre agli ufficiali ed agli agenti di polizia giudiziaria, tutti gli incaricati della vigilanza sull'applicazione della presente legge, sono tenuti d'ufficio ovvero su richiesta del proprietario o conduttore del fondo o di chiunque altro, a redigere immediatamente verbale di accertamento relativo all'infrazione e al danno. L'abusiva apposizione delle tabelle e' punita con la ammenda da lire 5.000 a lire 10.000, piu' lire 1.000 per ogni tabella apposta abusivamente. L'apposizione di dette tabelle non e' soggetta ad alcuna tassazione".

Art. 10. L'art. 32 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 32. - Ferme restando le disposizioni dell'articolo 703 del Codice penale e dell'articolo 57 della legge di pubblica sicurezza e del secondo comma dell'articolo 29, l'esercizio della caccia con uso di armi da sparo e' vietato nelle zone distanti meno di cento metri da immobili, fabbricati o stabili adibiti ad abitazione od a posti di lavoro e nelle zone distanti meno di cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviarie o strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali o interpoderali. E' del pari vietato sparare in direzione di detti immobili e vie di comunicazione a distanza minore di metri 150 dagli stessi. Qualora si usino armi o munizioni di maggiore portata, si deve rispettare una distanza tale da evitare nocimento. Nelle zone indicate nel primo capoverso e' vietato il porto di armi cariche se non in posizione di sicurezza e solo per motivi di attraversamento. E' in ogni caso vietato il porto di armi da sparo cariche, anche se in posizione di sicurezza, all'interno di centri abitati e a bordo di veicoli di qualunque genere. Nel periodo di chiusura della caccia sono vietati il porto e l'uso delle armi da caccia con munizione spezzata e di arnesi per l'uccellagione, a meno che il trasporto avvenga per giustificato motivo e che il fucile sia smontato o chiuso in busta o altro involucro idoneo. Tale divieto si applica, anche in periodo di caccia aperta, nelle zone di ripopolamento e cattura. Il divieto non si applica agli agenti di vigilanza di cui agli articoli 68 e 69. I contravventori sono puniti, quando il fatto non costituisca piu' grave reato, con la multa da lire 20.000 a lire 100.000. Alla condanna consegue la revoca della licenza da uno a tre anni".

Art. 11. L'articolo 36 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e' sostituito dal seguente: "Art. 36. - E' vietato cacciare o catturare qualsiasi specie di selvaggina da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole, salvo nei casi previsti dagli articoli 24 e 25. Le operazioni destinate a preparare i richiami possono effettuarsi anche due ore prima della levata del sole e il ritiro puo' avvenire sino a due ore dopo il tramonto. E' pure consentito lasciare tese le reti nelle ore notturne. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 80.000 e da lire 20.000 a lire 160.000 quando si tratta di selvaggina stanziale protetta. La pena e' raddoppiata quando, nel caso di caccia notturna, essa sia esercitata con uso di sorgenti luminose. In questo caso alla condanna segue la revoca della licenza di caccia o di uccellagione per un periodo da tre a cinque anni. Nelle ore notturne di cui al primo comma e' altresi' vietato il porto e l'uso delle armi da caccia caricate con munizioni spezzate. Il divieto non si applica agli agenti di vigilanza. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000".

Art. 12. Dopo l'articolo 41 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e' aggiunto il seguente articolo 41-bis: "Art. 41-bis. - E' vietato detenere per la vendita, vendere o porre altrimenti in commercio, gli uccelli morti, di dimensione inferiore a quella del tordo, fatta eccezione per lo storno, per il passero e per l'allodola. Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, sono elencate le specie cui si applica il divieto di cui al precedente comma. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 40.000".

Art. 13. I primi sette commi dell'articolo 43 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, sono sostituiti dai seguenti: "Le riserve di caccia hanno lo scopo di incrementare la produzione della selvaggina, anche per favorirne l'irradiamento nei terreni circostanti ed agevolare la sosta delle specie migratorie; in esse e' consentito l'esercizio venatorio, nei modi e termini di legge, esclusivamente al concessionario ed a chi sia dal medesimo autorizzato. Le bandite sono destinate all'allevamento della selvaggina, favorito da idonei impianti, ed a facilitare mediante opportuni apprestamenti la sosta delle specie migratorie. Le zone di ripopolamento e cattura hanno per scopo la produzione e l'incremento della selvaggina da destinare esclusivamente al ripopolamento del territorio di caccia libera e delle zone di ripopolamento e cattura di nuova costituzione. Nelle bandite e nelle zone di ripopolamento e cattura l'esercizio della caccia e dell'uccellagione e' vietato a chiunque, compreso il concessionario, salvo le eccezioni previste dalla presente legge".

Art. 14. L'articolo 44 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, e' sostituito dal seguente: "Art. 44. - La concessione e la revoca di bandita o di riserva e' disposta con deliberazione del Comitato provinciale della caccia, resa esecutiva dal suo presidente, ed ha vigore dal giorno della pubblicazione del provvedimento sul Foglio degli annunzi legali della Provincia. Nel caso in cui una riserva di caccia o bandita sia compresa nei territori di due o piu' Province, i Comitati provinciali della caccia interessati emanano il provvedimento relativo alla parte di riserva o bandita compresa nel territorio di propria competenza. La concessione puo' essere data solo per superfici continue di terreno a condizione che la bandita o la riserva da costituirsi non arrechi pregiudizio alla produzione agraria. Ove per accertate ragioni tecniche sia necessario comprendere nella bandita o nella riserva anche ai confini di esse, terreni per i quali non sia stato dato il consenso, l'inclusione puo' essere disposta coattivamente. Il decreto relativo e' emanato, previ opportuni accertamenti, dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di intesa con il Ministro per la grazia e la giustizia, e stabilisce anche la misura dell'indennita' da corrispondersi ai proprietari dei terreni inclusi coattivamente, nonche' le modalita' del relativo pagamento. I terreni da comprendere coattivamente non possono superare per le riserve o per le bandite, il decimo della superficie delle stesse. Nel provvedimento di concessione di bandita o di riserva vengono indicati il nome del concessionario, la durata della concessione, che non puo' essere inferiore ai tre anni ne' superiore ai sei, il divieto di subconcessione, la superficie della zona vincolata, gli estremi necessari per l'identificazione di essa, nonche' gli obblighi relativi al ripopolamento o alla sosta della selvaggina o al numero degli agenti di vigilanza. Nello stesso provvedimento vengono altresi' indicate le condizioni alle quali e' subordinata la concessione, con particolare riguardo agli obblighi relativi agli impianti di allevamento in caso di concessione di bandita e a quelli di allevamento e di ripopolamento del territorio riservato e del territorio provinciale destinato alla caccia libera, in caso di concessione di riserva di caccia. Il numero e la specie dei capi di selvaggina che i concessionari delle riserve debbono fornire annualmente ai Comitati provinciali della caccia, per il ripopolamento del territorio provinciale destinato alla caccia libera, sono determinati nel provvedimento, in rapporto alla superficie da vincolare, alle specie esistenti ed alle condizioni ambientali di ciascuna riserva. Avverso i provvedimenti relativi alla costituzione ed alla revoca di bandita o di riserva di cui al primo comma del presente articolo, e' ammesso, entro 30 giorni dalla notifica, ricorso al Ministro per l'agricoltura e per le foreste che, previ gli accertamenti del caso, decide entro 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso stesso".

Art. 15. Il primo comma dell'articolo 46 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e' cosi' modificato: "La domanda di concessione o di rinnovo di bandita e di riserva deve essere diretta al presidente del Comitato provinciale della caccia".

Art. 16. L'articolo 49 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, gia' modificato dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, e' cosi' modificato il secondo comma, primo alinea, e' cosi' sostituito: "Piu' particolarmente la revoca viene disposta quando su deliberazione del Comitato provinciale della caccia, resa esecutiva dal suo presidente, risulti:"; il terzo e quarto comma sono cosi' sostituiti: "Il presidente del Comitato provinciale della caccia provvede su deliberazione del Comitato stesso. Contro tale provvedimento e' ammesso, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso al Ministro per l'agricoltura e per le foreste che, previ accertamenti, decide con proprio decreto". "In luogo della revoca della concessione il presidente del Comitato provinciale della caccia, avuto riguardo alle circostanze di fatto e previa deliberazione del Comitato stesso, puo' comminare al concessionario il pagamento a favore dell'erario dello Stato di una somma da lire 40.000 a lire 200.000". L'ultimo comma e' cosi' sostituito: "Per l'accertamento del funzionamento delle bandite e delle riserve il Comitato provinciale della caccia provvede a periodiche ispezioni avvalendosi di personale da esso indicato".

Art. 17. L'articolo 51 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, e' sostituito dal seguente: "Art. 51. - I proprietari e i possessori di terreni possono ottenere di costituirli in bandita purche' la estensione dei terreni da vincolarsi non sia inferiore a ettari 300 e non sia superiore ad ettari 3.000. La concessione di bandita non puo' essere fatta per un periodo superiore a sei anni e puo' essere rinnovata entro l'anno di scadenza. In ogni caso le bandite di cui al presente articolo non possono essere trasformate in riserve di caccia prima che siano trascorsi due anni dalla scadenza della concessione".

Art. 18. L'articolo 52 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, e' sostituito dal seguente: "Art. 52. - Il Consiglio provinciale, su proposta motivata del Comitato provinciale della caccia, sentito il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, puo' costituire zone di ripopolamento e cattura della selvaggina, da servire alle esigenze faunistiche con particolare riguardo a quelle della Provincia. Tali zone possono essere costituite solo su terreni adatti al ripopolamento e idonei alle operazioni di cattura della selvaggina e non adibite a colture che potrebbero essere da questa notevolmente danneggiate. La deliberazione che determina il perimetro della zona da vincolare deve essere pubblicata nelle forme consuete nell'albo della Amministrazione provinciale ed affissa all'albo pretorio dei Comuni in cui ricadono i terreni. Avverso tale deliberazione i proprietari interessati possono proporre opposizione al Consiglio provinciale entro 60 giorni dalla pubblicazione. Decorso il suddetto termine, il Consiglio provinciale - ove sussista il consenso dei proprietari dei fondi costituenti almeno i due terzi della superficie complessiva che si intende vincolare - provvede in merito alla costituzione della zona di ripopolamento e cattura decidendo anche sulle opposizioni presentate e stabilisce, con lo stesso provvedimento, le misure necessarie ad assicurare una efficace sorveglianza delle zone medesime anche a mezzo di apposite guardie. Il consenso si ritiene validamente accordato anche nel caso in cui non sia stata mossa formale opposizione. Contro la deliberazione del Consiglio provinciale e' ammesso ricorso entro 30 giorni dalla sua pubblicazione al Ministro per l'agricoltura e le foreste, il quale decide entro 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso stesso. Ove manchi il consenso dei proprietari che rappresentino i due terzi della superficie da vincolare, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, d'intesa con il Ministro per la grazia e giustizia, puo', in via eccezionale ed in vista di particolari necessita' faunistiche, procedere coattivamente alla costituzione della zona di ripopolamento e cattura. I confini delle zone di ripopolamento e cattura debbono essere delimitati con tabelle perimetrali portanti la scritta "zona di ripopolamento e cattura, articolo 52, testo unico, Divieto di caccia" apposte ai sensi dell'articolo 45 del predetto testo unico. Dette tabelle sono esenti da tasse".

Art. 19. Nel primo comma dell'articolo 54 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, gia' sostituito con l'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, le parole "ed hanno la durata di anni tre" sono cosi' sostituite: "ad hanno la durata di anni sei". Il secondo comma dello stesso articolo viene sostituito dal seguente: "Le zone predette sono gestite dai Comitati provinciali della caccia. Le direttive generali di gestione delle zone di ripopolamento vengono stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 marzo 1953, n. 150".

Art. 20. L'articolo 55 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, e' sostituito dal seguente: "Art. 55. - Alla scadenza del termine di durata delle zone di ripopolamento e cattura, qualora tale termine non venga prorogato, le zone stesse restano, per la sola successiva annata venatoria, automaticamente costituite in riserva, a vantaggio dei cacciatori residenti nella Provincia nel cui territorio siano situati i terreni inclusi nella zona, senza che occorra mutare le tabelle esistenti. In dette zone sono esenti da ogni tassa le tabelle perimetrali. Dette zone sono altresi' esenti dalla tassa erariale e dalla relativa soprattassa, per l'anno di esercizio riservato. 1 cacciatori di altre Province che esercitino la caccia e l'uccellagione nelle zone costituite in riserva ai sensi del primo comma sono soggetti alle sanzioni previste per l'esercizio abusivo della caccia in riserva. Prima della scadenza del divieto e dell'apertura della zona, il Comitato provinciale della caccia puo' prelevare dalla stessa, a scopo di ripopolamento, la selvaggina stanziale protetta di cui sia possibile la cattura. Il Comitato provinciale della caccia disciplina l'esercizio venatorio nella zona trasformata in riserva, onde assicurare il regolare svolgimento dell'esercizio stesso ed una razionale utilizzazione del patrimonio faunistico esistente nel comprensorio. Per il raggiungimento di tali scopi puo' disporre misure limitative nel godimento della riserva".

Art. 21. L'articolo 59 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, e' sostituito dal seguente: "Art. 59. - I proprietari e i possessori di terreni possono ottenere di costituirli in riserva di caccia, purche' l'estensione dei terreni da vincolarsi non sia inferiore a ettari 150 ne' superiore a 3.000. Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste puo' autorizzare deroghe a tale limite massimo per le riserve della zona faunistica delle Alpi. La concessione di riserva e' accordata per un periodo non superiore a sei anni ed e' rinnovabile. La domanda di rinnovazione deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza. Il provvedimento di concessione deve essere emesso entro sei mesi dalla presentazione della domanda. Il Comitato provinciale della caccia deve deliberare sulla domanda di rinnovazione entro sei mesi dalla presentazione. Trascorso quest'ultimo termine, qualora il concessionario abbia interposto ricorso al Ministro per l'agricoltura e le foreste avverso il mancato rinnovo, la caccia e l'uccellagione sono vietate a chiunque nel comprensorio della riserva in attesa delle decisioni del ricorso stesso. Nel frattempo devono essere mantenute le tabelle perimetrali".

Art. 22. Il primo e l'ultimo comma dell'articolo 60 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, sono sostituiti dai seguenti: "Fermi i limiti di cui all'articolo 59 piu' proprietari e possessori di terreni confinanti possono unirsi in consorzio per ottenere la concessione di una riserva di caccia, anche se i fondi rispettivi, considerati separatamente, non raggiungono l'estensione di 150 ettari". "Nel decreto di concessione il direttore della riserva e' designato ad ogni effetto di legge come concessionario; la sua eventuale sostituzione va comunicata al Comitato provinciale della caccia per la ratifica e l'annotazione in margine al provvedimento di concessione".

Art. 23. L'articolo 61 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dagli articoli 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, e' sostituito dal seguente: "Art. 61. - La concessione di riserva di caccia sia aperta che chiusa e' soggetta al pagamento della tassa annuale di lire 200 per ettaro. Nella zona faunistica delle Alpi e nei territori montani o in quelli classificati tali ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni e integrazioni, la tassa per le riserve e' di lire 25 per ettaro. In caso di affitto di una riserva l'affittuario, indipendentemente dalle tasse dovute dal concessionario, e' tenuto a pagare meta' delle tasse stabilite nel primo e nel secondo comma del presente articolo. Non sono trasferibili all'affittuario gli obblighi di concessionario. Il contratto di affitto di una riserva non e' valido agli effetti della legge sulla caccia ove non sia stato comunicato al Comitato provinciale della caccia e da questo approvato. Per le riserve che interessano i territori di due o piu' Province, la comunicazione e' fatta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste che provvede alla approvazione, sentiti i presidenti dei Comitati provinciali della caccia competenti per territorio. Il subaffitto di una riserva non e' ammesso sotto pena di decadenza della concessione".

Art. 24. L'ultimo comma dell'articolo 63 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e' sostituito dal seguente: "Nelle riserve e' concesso di far ricaricare i fucili durante le battute o in valle da persone pratiche, anche se non munite di licenza e di far portare i fucili di ricambio".

Art. 25. L'ultimo comma dell'articolo 64 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e' soppresso.

Art. 26. L'ultimo comma dell'articolo 66 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e' sostituito dal seguente: "Nelle localita' di modesta utilizzazione agricola e forestale e notoriamente frequentate in determinate stagioni da selvaggina migratoria e' in facolta' del Comitato provinciale della caccia di negare le nuove concessioni di riserva e di revocare, sospendere, limitare e condizionare le concessioni esistenti".

Art. 27. L'articolo 67 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e' sostituito dal seguente: "Art. 67. - La zona faunistica delle Alpi e' sottoposta a regime di caccia controllata per la tutela della tipica fauna alpina, ai sensi del secondo comma dell'articolo 12-bis fatta eccezione per le riserve comunali esistenti al 10 gennaio 1967. Il Comitato provinciale della caccia vigila sull'osservanza delle norme relative all'esercizio della caccia controllata. Il Comitato, per la relativa gestione, si avvale della collaborazione delle associazioni venatorie, di cui all'articolo 86 del presente testo unico, e, in particolare, di quelle aventi maggiore consistenza nella Provincia, con il concorso delle altre. Tutti i titolari di licenza possono esercitare la caccia e l'uccellagione nelle zone di caccia controllata, a parita' di diritti e di doveri e proporzionalmente alle possibilita' faunistiche del territorio di caccia, assoggettandosi alle condizioni stabilite dal regolamento deliberato dal Comitato provinciale della caccia sulla scorta di un regolamento-tipo nazionale predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentite le associazioni venatorie di cui all'articolo 86 del presente testo unico. Il regolamento e' reso esecutivo dal presidente del Comitato provinciale della caccia. Nella zona faunistica delle Alpi tutto il territorio comunque costituito in riserva di caccia, e' sottoposto, alla scadenza delle concessioni di riserva, al regime di caccia controllata. E' tuttavia consentito il rinnovo o la costituzione, a norma della presente legge, di riserve di privati e di enti pubblici, quando nei territori da riservare si trovi selvaggina tipica della zona delle Alpi che ponga in evidenza il carattere naturalistico delle riserve stesse".

Art. 28. Dopo l'articolo 67 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e' aggiunto il seguente articolo 67-bis: "Art. 67-bis. - Il Ministro per l'agricoltura e foreste, sentiti il Comitato provinciale della caccia competente per territorio e il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, puo' costituire oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale o migratoria, nelle quali e' vietata la caccia e l'uccellagione. Il territorio costituito in oasi di protezione e' delimitato a cura del Comitato provinciale della caccia da cartelli indicanti il divieto di caccia e di uccellagione. I cartelli sono esenti da qualsiasi tassa. Il Comitato provinciale della caccia, su richiesta del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, puo' autorizzare catture a scopo di studio in dette oasi. Puo' altresi' autorizzare la cattura, anche con mezzi e in tempi vietati, di determinate specie di selvaggina, quando esse arrechino effettivi danni - alle colture agricole. Chi effettua l'esercizio venatorio in dette oasi e' punito con l'ammenda da lire 16.000 a lire 80.000".

Art. 29. Il primo comma dell'articolo 69 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e' sostituito dal seguente: "Le associazioni venatorie di cui all'articolo 86 del testo unico hanno facolta' di chiedere al prefetto, a termini della legge di pubblica sicurezza, il riconoscimento di guardie giurate volontarie per quei soci che diano sicuro affidamento di serieta' e di capacita' e che intendono eseguire volontariamente servizio di vigilanza venatoria. Dette guardie giurate sono equiparate, ad ogni effetto, alle guardie volontarie".

Art. 30. Il penultimo comma dell'articolo 72 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e' sostituito dal seguente: "Se fra le cose sequestrate si trovi selvaggina viva o morta, gli agenti la consegnano al Comitato provinciale della caccia, che provvede a liberare in localita' adatta la selvaggina viva, salvo che si tratti di richiami, e a vendere la selvaggina morta e i richiami. In quest'ultimo caso il prezzo ricavato sara' tenuto a disposizione di colui contro il quale e' stata elevata la contravvenzione, per il caso che egli sia assolto. Nel caso, invece, di condanna o di oblazione, l'importo della vendita della selvaggina e dei richiami sequestrati deve essere versato alle casse del Comitato provinciale della caccia a favore del Comitato stesso. Le somme in tal modo introitate saranno impiegate a scopi di protezione della selvaggina o per ripopolamento".

Art. 31. L'articolo 77 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e' sostituito dal seguente: "Art. 77. - Per le contravvenzioni previste dalla presente legge che siano punibili con la sola ammenda, il colpevole e' ammesso a fare oblazione nel termine di 15 giorni da quello della contestazione della contravvenzione o, se questa non abbia avuto luogo, dalla comunicazione di cui al primo comma dell'articolo 72. Il contravventore, entro il termine suddetto, deve pagare all'Erario la somma dovuta a titolo di oblazione e, al Comitato provinciale della caccia, che ne rilascia ricevuta, le eventuali spese in misura comunque non superiori a lire 1.500. La precedente disposizione non si applica quando la caccia e l'uccellagione vengano esercitate senza licenza, ovvero facendo uso di mezzi proibiti di cui all'articolo 14, nonche' nei casi previsti dagli articoli 30 e 36 e dall'ultimo comma dell'articolo 76".

Art. 32. L'articolo 78 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e' sostituito dal seguente: "Art. 78. - Il Comitato provinciale della caccia, indipendentemente dall'obbligo fatto agli agenti di vigilanza dall'articolo 2 del Codice di procedura penale, trasmette al pretore il verbale di contravvenzione per il procedimento penale nei seguenti casi: a) quando la contravvenzione non ammette oblazione; b) quando il contravventore non abbia pagato nel termine prescritto le somme di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, o non abbia presentato domanda di oblazione.

Art. 33. L'articolo 82 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, gia' sostituito dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, e' sostituito dal seguente: "Art. 82. - Con provvedimento del presidente della Giunta provinciale e' costituito, in ciascuna Provincia, il Comitato provinciale della caccia, organo dell'Amministrazione provinciale con ordinamento autonomo. Esso si compone: a) del Presidente della Giunta provinciale o di un consigliere da lui delegato, in qualita' di presidente del Comitato; b) del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o di un funzionario da lui delegato; c) del capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste o di un funzionario da lui delegato; d) di un insegnante di scienze naturali (zoologia); e) di cinque cacciatori designati dagli organi provinciali delle associazioni venatorie di cui all'articolo 86 in misura proporzionata alla consistenza delle stesse e determinata dal Presidente della Giunta provinciale; f) di un rappresentante degli agricoltori; g) di un rappresentante dei coltivatori diretti; h) di un concessionario di riserva di caccia della i) di un rappresentante provinciale dell'Ente nazionale per la protezione degli animali; i) di un rappresentante provinciale dell'Associazione nazionale pro natura. I membri di cui alle lettere e), f), g), h), i) ed l), sono nominati e revocati su proposta delle rispettive associazioni. Il Comitato elegge il vice presidente fra i membri di cui alla lettera e). Svolge le funzioni di segretario del Comitato un dipendente dell'Amministrazione provinciale nominato dal presidente della Giunta provinciale. Tutte le deliberazioni del Comitato sono rese esecutive dal suo presidente con apposito provvedimento, dopo la loro pubblicazione nelle forme consuete all'albo dell'Amministrazione provinciale. Contro dette deliberazioni e' ammesso ricorso al Ministro per l'agricoltura e per le foreste. Il Comitato provinciale per la caccia ha sede presso l'Amministrazione provinciale. La revisione dei conti e' affidata ad un Collegio composto da un funzionario dell'Amministrazione provinciale, nominato dal presidente della Giunta provinciale, e da due membri, nominati dal Comitato provinciale della caccia. Il servizio di Cassa e' affidato alla tesoreria dell'Amministrazione provinciale. Le spese per il personale dipendente dal Comitato provinciale della caccia e di quello ad esso assegnato sono a carico dell'Amministrazione provinciale".

Art. 34. L'articolo 85 del testo unico del 5 giugno 1939, n. 1016, e' sostituito dal seguente: "Art. 85. - Il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, istituito presso l'Universita' di Bologna, e' costituito in persona giuridica pubblica e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Esso svolge attivita' tecnico-scientifica e di consulenza del Ministero in materia di caccia ed esercita gli altri compiti che saranno stabiliti con lo statuto da approvarsi dal Ministero medesimo. La consistenza numerica, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale saranno disciplinati da apposito regolamento da approvarsi dal Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro. Il Collegio sindacale e' composto di tre funzionari designati rispettivamente in numero di due e di uno dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dal Ministero del tesoro. Presso le Universita', gli Istituti sperimentali zootecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, gli istituti zooprofilattici del Ministero della sanita' possono essere istituiti centri di studio per l'allevamento, l'alimentazione e le malattie della selvaggina".

Art. 35. L'articolo 86 del testo unico del 5 giugno 1939, n. 1016, e' sostituito dal seguente: "Art. 86. - Le associazioni venatorie sono libere. La Federazione italiana della caccia ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed ha sede in Roma. Essa si compone dei propri organi locali e fa parte del Comitato olimpico nazionale italiano. Per l'esercizio delle attivita' di interesse tecnico-venatorio la Federazione e' sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste il quale, previa ratifica del Comitato olimpico nazionale, approva lo statuto e le eventuali modificazioni. Le associazioni nazionali fra i cacciatori istituite per atto pubblico sono riconosciute come associazioni venatorie agli effetti della presente legge con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, d'intesa con quello per l'interno, purche' posseggano i seguenti requisiti: a) abbiano finalita' esclusivamente sportive, ricreative o tecnico-venatorie; b) posseggano una efficiente e stabile organizzazione a carattere nazionale con adeguati organi periferici. Le associazioni riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Nelle associazioni venatorie riconosciute non possono rivestire cariche coloro che abbiano riportato condanne per violazioni alla legge sulla caccia. Qualora vengano meno, in tutto o in parte, i requisiti previsti per il riconoscimento, il Ministro per l'agricoltura e le foreste dispone con proprio decreto, d'intesa con il Ministro per gli interni, la revoca del riconoscimento stesso".

Art. 36. L'articolo 88 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e' sostituito dal seguente: "Art. 88. - Le associazioni venatorie di cui all'articolo 86 del presente testo unico oltre agli altri compiti che la presente legge affida loro, provvedono: a) ad organizzare i cacciatori ed a tutelare i loro legittimi interessi; b) a collaborare nel campo tecnico organizzativo della caccia con gli organi dello Stato e degli Enti locali; c) ad assistere gli organizzati con provvidenze tecniche e normative; d) a divulgare fra i cacciatori le conoscenze tecniche e quelle venatorie; e) a promuovere e finanziare iniziative atte a rendere piu' proficuo l'esercizio venatorio; f) ad organizzare gare, mostre, esposizioni ed altre manifestazioni di carattere venatorio".

Art. 37. L'articolo 90 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e' sostituito dal seguente: "Art. 90. - Le licenze per l'esercizio della caccia e della uccellagione sono soggette al pagamento delle seguenti tasse annuali a favore dell'orario: a) licenza di caccia con uso di fucile a un colpo: lire 6.000, a due colpi lire 8.000, a piu' di due colpi lire 12.000; b) licenze di porto di fucile per gli agenti di vigilanza, per il controllo dei predatori: lire 1.000; c) barca a motore per uso di caccia con fucile sui fiumi: lire 30.000; d) archibugio o altra arma da getto a cavalletto o spingarda con barche senza motore: lire 40.000; per ogni arma in piu': lire 10.000; e) archibugio o altra arma da getto a cavalletto con appoggio fisso: lire 9.000; per ogni arma in piu': lire 5.000; f) licenza di uccellagione fissa: lire 30.000; g) licenza di quagliara, paretai e copertoni: lire 20.000; h) licenza di prodina: lire 15.000; i) appostamento fisso: lire 10.000. Per le concessioni di riserva devono essere pagate le tasse indicate nell'articolo 61 e, per tutte le tabelle, per le quali non e' prevista l'esenzione, la tassa prescritta dalla legge di bollo".

Art. 38. L'articolo 91 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e' sostituito dal seguente: "Art. 91. - Le licenze di caccia e di uccellagione escluse quelle rilasciate ai guardiacaccia ai sensi della lettera b) dell'articolo precedente, sono soggette al pagamento, oltre che delle tasse specificate nell'articolo precedente, delle seguenti soprattasse: a) per ogni licenza di caccia con uso di fucile a un colpo lire 1.000; b) per ogni licenza di caccia con uso di fucile a non piu' di due colpi lire 2.000; c) per ogni licenza di caccia con uso di fucile a piu' di due colpi lire 2.500; d) per ogni licenza di barca a motore per uso di caccia col fucile sui fiumi lire 120.000; e) per ogni licenza di archibugio o altra arma da getto a cavalletto o spingarda con barca senza motore lire 50.000; per ogni arma in piu' lire 20.000; f) per ogni licenza di uccellagione: lire 5.000 per la prodina con un sol paio di reti; lire 20.000 per i paretai e copertoni fino a due paia di reti, roccoli e brescianelle senza passate; lire 30.000 per i paretai e copertoni con piu' di due paia di reti, roccoli e brescianelle con passate a reti tordare, boschetti o tordare con richiami; lire 50.000 per la quagliara; g) per ogni licenza di appostamento fisso di caccia e di uccellagione con apposizione di tabelle delimitanti la zona di rispetto lire 40.000, elevate a lire 80.000 per gli appostamenti fissi per colombacci; h) per ogni 100 lire o frazione di 100 lire di tassa erariale per le bandite private e per le riserve dovra' pagarsi una soprattassa di lire 100; i) per ogni tabella indicante il divieto di caccia, soggetta al pagamento della tassa di bollo deve pagarsi una soprattassa di lire 50".

Art. 39. L'articolo 92 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e' sostituito dal seguente: "Art. 92. - Il provento complessivo delle soprattasse da utilizzarsi in aggiunta a eventuali normali stanziamenti per gli scopi di cui alla presente legge, viene ripartito come segue: a) il 40 per cento alle Amministrazioni provinciali in relazione all'introito della rispettiva Provincia; b) il 45 per cento alle Amministrazioni provinciali in relazione alla importanza faunistica del territorio; c) il 5 per cento al Laboratorio di zoologia applicata alla caccia; d) il 10 per cento alle Associazioni venatorie di cui all'articolo 86 del presente testo unico, a finanziamento di attivita' tecniche specifiche approvate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il provento complessivo delle soprattasse viene stanziato in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Si provvede all'erogazione del provento entro tre mesi dall'avvenuta iscrizione in bilancio".

Art. 40. L'articolo 93 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e' sostituito dal seguente: "Art. 93. - A tutte le altre spese comunque interessanti il servizio della caccia comprese quelle per la erogazione di contributi ad enti e privati fino al 50 per cento della spesa per l'acquisto di riproduttori e per iniziative di ripopolamento, per l'attrezzatura degli allevamenti di selvaggina e per la sorveglianza, si provvede con apposito fondo da stanziarsi annualmente nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. L'erogazione di contributi ad enti e privati deve essere diretta esclusivamente a favorire l'incremento venatorio in zone particolarmente depresse, che potrebbero ritrarre notevoli benefici di ordine economico e turistico".

Art. 41. Sono abrogati gli articoli 9, 13, 39, 87, 89, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016.

Art. 42. La misura delle ammende di cui agli articoli 7, 10, 14, 18, 25, 28, 30, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 48 e 58 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni ed integrazioni, aumentata del 50 per cento. La ammenda prevista per contravvenzioni alle norme dello articolo 73 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e' stabilita da un minimo di lire 2.000 ad un massimo di lire 10.000.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 43. Per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge data facolta' ai Comitati provinciali della caccia di permettere la caccia alla selvaggina migratoria successivamente al 31 marzo ma non oltre la seconda domenica di maggio quando particolari situazioni locali da precisare nel provvedimento lo giustifichino. Tale deroga eccezionale puo' essere consentita soltanto nella fascia costiera tra i 200 e i 1.000 metri, estensibile a 2.000 - nei casi in cui lo esigano particolari necessita' relative alle condizioni dei luoghi - dal battente dell'onda e limitatamente all'intervallo di tempo tra le ore 8 e il tramonto del sole e a condizione che sia assicurato un idoneo servizio di vigilanza.

Art. 44. Le concessioni in atto relative alle bandite e riserve, la cui estensione non sia conforme a quanto previsto dalla presente legge, restano in vigore sino alla loro scadenza.

Art. 45. I contratti di affitto alla data di entrata in vigore della presente legge, che siano in contrasto con l'articolo 23 della stessa, conservano efficacia fino alla loro data di scadenza.

Art. 46. Sono abrogate tutte le norme che comunque si riferiscano alla caccia e siano in contrasto con la presente legge. Sono soppressi tutti i diritti ed usi civici di caccia o di uccellagione comunque ed in qualunque tempo e modo costituiti ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

Art. 47. I poteri e le facolta' in materia di caccia, gia' spettanti in base al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, ai presidenti delle Giunte provinciali, sono attribuiti ai presidenti dei Comitati provinciali della caccia, sempre che non rientrino tra quelli attribuiti ai Comitati stessi dalla presente legge. Vengono attribuiti ai Comitati provinciali della caccia quelli previsti dagli articoli 26 e 29 del citato decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 48. In deroga alle vigenti norme della legge comunale e provinciale, le deliberazioni dei Consigli e delle Giunte provinciali adottate in applicazione e per l'attuazione dei disposti e delle finalita' del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, e della presente legge, sono, relativamente alla materia venatoria, soggette al solo visto o esame di legittimita' da parte dell'autorita' di vigilanza.

Art. 49. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ad eccezione delle norme relative al rilascio e al rinnovo delle licenze di caccia di cui all'articolo 1 della presente legge che entrano in vigore sei mesi dopo la pubblicazione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data ad Antagnod, addi' 2 agosto 1967

SARAGAT MORO - RESTIVO - TAVIANI - PRETI - REALE - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE